
Aggiornamento la disciplina dei Contratti Pubblici: le novità introdotte dal Decreto Infrastrutture
Il Decreto Infrastrutture (D.L. 73/2025, convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 2025, n. 105) ha introdotto alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici, intervenendo su disposizioni rilevanti per l’operatività delle stazioni appaltanti e degli operatori economici. In particolare, le modifiche riguardano profili tecnici e gestionali centrali in materia di appalti: adeguamento dei meccanismi di revisione prezzi, disciplina del subappalto e dei certificati di esecuzione, regole sull’anticipazione per incarichi di progettazione, estensione immediata dei criteri ambientali minimi nelle ristrutturazioni, criteri per la gestione degli incentivi alle funzioni tecniche, nonché misure speciali per le situazioni di somma urgenza e protezione civile.
Revisione prezzi: limiti temporali per l’applicazione in diminuzione
L’art. 9 del Decreto affronta con particolare attenzione il tema della revisione dei prezzi, intervenendo per risolvere alcune criticità emerse in relazione al meccanismo introdotto dal Decreto Aiuti (D.L. 50/2022).
In primo luogo, il Decreto specifica che l’applicazione in diminuzione dei prezzari annualmente aggiornati, prevista dalla Legge di bilancio 2025, deve limitarsi esclusivamente alle lavorazioni effettivamente eseguite o contabilizzate nel corso del 2025.
Revisione prezzi per i contratti cosiddetti “esodati”
Il Decreto interviene anche su una categoria particolare di contratti pubblici, definiti “esodati”, ossia quelli stipulati sulla base di gare concluse tra il 27 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023, che presentano riferimenti normativi collegati ai “Sostegni-ter” (art. 29, co. 1, lett. b, D.L. 4/2022), ma che erano rimasti esclusi dalla disciplina di aggiornamento economico prevista dall’art. 26 del D.L. 50/2022.
Per tali contratti, il Decreto stabilisce che, in deroga, si applica la revisione prezzi secondo l’art. 60 del Codice dei contratti pubblici.
Per poter beneficiare di tale revisione, il contratto deve inoltre rispettare specifiche condizioni tecniche, tra cui:
- accantonamenti per imprevisti compresi tra il 5% e il 10% dell’importo totale dei lavori;
- disponibilità di almeno il 50% delle somme accantonate per imprevisti, al netto degli impegni già assunti e delle ulteriori risorse stanziate.
Anticipazione del prezzo per le gare di progettazione
Con modifiche all’art. 125 del Codice e all’art. 33, co. 1, dell’Allegato II.14, il Decreto introduce la possibilità, per le stazioni appaltanti, di prevedere nei documenti di gara un’anticipazione del prezzo fino al 10% per i servizi di ingegneria e architettura.
Per stabilire l’ammontare dell’anticipazione si tiene conto dell’intero valore del contratto: la stessa, inoltre, dev’essere trasferita all’appaltatore nel termine di 15 giorni dall’inizio della prestazione. Viene invece effettuato un calcolo anno per anno per i contratti pluriennali.
Applicazione diretta dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti di ristrutturazione
Il Decreto rende obbligatoria e immediata l’applicazione dei CAM anche negli appalti per interventi di ristrutturazione edilizia, superando la precedente differenziazione tra progetti esistenti e nuovi (art. 57, co. 2, del nuovo Codice) e che subordinava l’obbligo all’emanazione di specifici decreti ministeriali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
Modifiche ai requisiti per il Collegio consultivo tecnico
Con un emendamento, si amplia l’elenco dei titoli validi per attestare l’esperienza professionale necessaria per far parte del Collegio consultivo tecnico, includendo il dottorato di ricerca in architettura o ingegneria.
Tuttavia, tale titolo deve essere integrato da un’esperienza professionale aggiuntiva di almeno due anni per raggiungere il requisito minimo di cinque anni (dieci anni per la presidenza), affinché il candidato possa essere nominato membro o presidente del Collegio.
Incentivi alle funzioni tecniche e deroghe al principio di onnicomprensività
Il Decreto estende l’applicazione dell’incentivo economico del 2% riconosciuto alle funzioni tecniche anche alle procedure di gara avviate prima del 31 dicembre 2024, purché le attività soggette a incentivo siano svolte successivamente a tale data.
Inoltre, viene espressamente previsto che tale incentivo possa essere corrisposto a dirigenti in deroga al principio di onnicomprensività previsto dalla normativa vigente (art. 24, co. 3, D.Lgs. 165/2001), che normalmente vieta trattamenti economici accessori non previsti contrattualmente.
Si stabilisce anche un obbligo di comunicazione annuale degli atti di conferimento delle funzioni tecniche e riconoscimento degli incentivi alle organizzazioni sindacali, al fine di garantire trasparenza e controllo.
Infine, gli importi incentivabili comprendono anche oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, mentre i criteri per il riparto e le eventuali decurtazioni in caso di ritardi o incrementi di costi sono rimessi alle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti.
Procedure speciali per somma urgenza e protezione civile
Il Decreto introduce una nuova definizione di somma urgenza, includendo tra le circostanze rilevanti anche la previsione di eventi di protezione civile, indipendentemente dall’effettivo manifestarsi del danno. In questo modo, le stazioni appaltanti possono attivare procedure d’urgenza per adottare misure indilazionabili, purché nei limiti dello stretto necessario.
La durata dello stato di somma urgenza è fissata in un massimo di 15 giorni dall’insorgere dell’evento, prorogabile solo con proclamazione dello stato di emergenza nazionale.
Viene, inoltre, introdotto l’art. 140-bis, che disciplina le procedure speciali di affidamento in caso di emergenze di rilievo nazionale formalmente dichiarate, consentendo deroghe ai limiti ordinari di affidamento diretto: quest’ultimo può essere effettuato anche oltre il limite di 500.000,00 euro per un periodo di tempo limitato (massimo 30 giorni) e per importi non superiori a quelli fissati dai provvedimenti emergenziali del Governo.
Durante tali emergenze, si autorizzano deroghe a numerose disposizioni del Codice (artt. 14, 15, 37, 49, 54, 90, 108) per accelerare e semplificare l’affidamento degli appalti, con particolare riguardo alla programmazione, alla rotazione, all’esclusione delle offerte anomale e all’applicazione del criterio del minor prezzo.
Gli importi dei contratti inferiori alle soglie previste dall’art. 50, co. 1, vengono raddoppiati entro i limiti ex art. 14 e i termini per le perizie giustificative da parte dei responsabili tecnici sono estesi da 10 a 30 giorni.
Subappalto e certificati di esecuzione lavori: limitazioni temporali
Il Decreto interviene anche sulla disciplina del subappalto, con particolare riguardo ai criteri di qualificazione degli operatori economici in relazione alle prestazioni eseguite per il tramite di imprese subappaltatrici. La novella introduce, infatti, una fase transitoria nella quale, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, è consentito far valere, ai fini della qualificazione, anche i lavori realizzati da soggetti terzi in regime di subappalto, purché riferiti a procedure bandite o con avviso pubblico pubblicato anteriormente al 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del Correttivo). Tale previsione si pone in chiara deroga all’impostazione restrittiva delineata dal D.lgs. 209/2024, che aveva circoscritto la rilevanza, ai fini della qualificazione, alle sole prestazioni direttamente eseguite dall’operatore economico concorrente.
Indice di affollamento e classi d’uso ai fini della verifica sismica degli edifici pubblici
Infine, l’art. 3 del Decreto definisce nuovi criteri per la determinazione dell’indice di affollamento e delle classi d’uso degli edifici pubblici strategici, in particolare per uffici e infrastrutture la cui funzionalità durante eventi sismici è essenziale per la protezione civile.
L’Indice di Affollamento (IA) è definito, in via transitoria fino al 30 giugno 2026, come inferiore o pari a 3,5 per il “normale affollamento” e superiore a 3,5 per l’“affollamento significativo”.
Il calcolo dell’IA viene effettuato considerando il numero medio di persone presenti contemporaneamente nell’edificio e le caratteristiche geometriche dello stesso, seguendo i criteri e le metodologie riportate nell’Allegato A al Decreto.
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