
Aggiornamenti alla disciplina della Circolazione Stradale
Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool
Sulla patente del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato (id est: i reati di guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, v. supra) siano apposti i codici unionali:
• 68 “LIMITAZIONE DELL’USO – Niente alcool”
• 69 “LIMITAZIONE DELL’USO – Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”.
In pratica, tali codici sono volti a indicare che quel conducente, rispettivamente,
• non può più bere prima di mettersi alla guida (cod. 68);
• può guidare solo veicoli dotati di uno speciale dispositivo – detto alcolock (o Ignition Interlock Device - IID) – tale per cui il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell’apparecchio. Se viene rilevato un tasso alcolemico nel fiato, la macchina non parte (cod. 69).
I codici sono apposti dal prefetto, il quale – preso atto delle condanne – dispone la revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, e provvede ai conseguenti adempimenti. L’indicazione di questi codici resta sulla patente per:
- 2 anni per il caso della contravvenzione più lieve (0,8 – 1,5 grammi per litro);
- 3 anni per il caso della contravvenzione più grave (sopra i 1,5 grammi per litro);
- un tempo maggiore se lo decide la commissione medica competente per i rinnovi della patente, ai sensi dell’art. 119 del codice della strada.
Le sanzioni di cui all’art. 186, co. 2, lett. a-c, sono tutte aumentate di un terzo se la violazione è commessa da chi ha già l’indicazione dei citati codici sulla patente.
Le sanzioni di cui all’art. 186, co. 2, lett. a-c, sono raddoppiate se il conducente manomette o rimuove l’alcolock o i relativi sigilli.
Gli aumenti (del terzo o del doppio) riguardano sia le sanzioni pecuniarie sia quelle detentive.
Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da €1.500,00 a €6.000,00 e l'arresto da sei mesi ad un anno.
La riformulazione del fatto-reato implica:
• La soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti. In pratica, al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico.
• La modifica conseguenziale della rubrica dell’art 187.
Il dichiarato intento della modifica è di superare le difficoltà applicative dovute alla dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione.
Le modalità di accertamento consistono in un triplo grado di controlli sulla persona del conducente.
1 Accertamenti preliminari (precursore)
Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui ai co. 2-bis e 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, co. 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
Si procede agli accertamenti tossicologici/analitici cd. quantitativi:
- quando gli accertamenti di cui al co. 2 forniscono esito positivo;
- ovvero, quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Perché il motivo si possa considerare ragionevole, bisogna tenere in considerazione la non univocità degli effetti delle varie sostanze droganti e la differente risposta soggettiva di ciascun individuo.
2 Fluido cavo orale (mucosa o saliva, co. 2-bis)
Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, co. 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero della salute.
Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
3 Liquidi biologici (co. 3)
Qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, co. 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
È consentito effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare del conducente.
Tale prelievo, acquisito secondo modalità che dovranno essere fissate da apposite direttive adottate congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero della salute in modo idoneo a garantire la custodia del campione prelevato, consentirà di accertare se il conducente abbia o meno assunto sostanze stupefacenti.
Gli accertamenti dovranno essere effettuati da laboratori certificati e secondo le regole tecniche previste per gli accertamenti di tossicologia forense.
Il prelievo salivare, in ragione delle sue caratteristiche peculiari (il liquido salivare costituisce microfiltrato del sangue, che è matrice elettiva per l’accertamento tossicologico), consentirà di verificare con certezza la recente assunzione della sostanza.
Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere agli accertamenti (di cd. secondo e terzo grado) di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5, e gli accertamenti di cui al co. 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo.
Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia.
Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo.
Il prefetto, sulla base dell’esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al co. 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui all’art. 119, co. 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
Si applicano le disposizioni dell’art. 128, co. 2. In deroga alle disposizioni dell’art. 119, co. 5, nel caso in cui l’accertamento di cui all’art. 119, co. 4, attesti l’inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell’art. 130. L’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.
Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al co. 2-bis (fluido cavo orale), ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitare di cui ai co. 3, 4 e 5 (liquidi biologici), dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all’art. 119, co. 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
Si applicano le disposizioni dell’art. 128, co. 2. In deroga alle disposizioni dell’art. 119, co. 5, nel caso in cui l’accertamento di cui all’art. 119, co. 4, attesti l’inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell’art. 130.
L’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca.
Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai co. 1 e 8, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all’estero ai sensi dell’art. 136, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età.
Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai co. 1 e 8 del presente articolo, il conducente sia munito di autorizzazione ad esercitarsi ai sensi dell’art. 122, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano anche all’autorizzazione all’esercitazione di guida, e l’interessato non può conseguire una nuova autorizzazione ad esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.
Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando i reati di cui ai co. 1 e 8 sono commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell’art. 223 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all’estero di cui all’art. 136, per un periodo da uno a due anni.
Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni, si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all’accertamento dei predetti reati.
Autore: Davide Mana